PARTE II: REQUISITI PER L’IMPORTAZIONE DI MERCE
Quando si vendono dei prodotti dall’Italia, é bene conoscere i requisiti per l’importazione in Messico, anche quando é il compratore che realizza l’importazione. L’esportatore deve essere cosciente sia del tempo necessario che della documentazione richiesta affinché la merce possa entrare in territorio messicano. Di seguito elenchiamo i principali passi da seguire per importare un prodotto in Messico. Ovviamente i requisiti specifici variano per ogni prodotto. 1. L’importatore deve avere un Agente Doganale. Questi deve verificare che tutti i documenti necessari per l’importazione siano in ordine prima dell’arrivo della merce in Messico, e deve informare l’importatore di qualsiasi ulteriore requisito specifico per l’importazione del prodotto in questione. Le autoritá doganali messicane sono estrememente esigenti sui requisiti formali, e controllano minuziosamente i documenti relativi alle importazioni di merce: il controllo da parte dell’agente doganale é, quindi, molto importante. 2. L’importatore deve essere registrato nel “Padrón de Importadores” (Permesso di Importazione) della “Secretaría de Hacienda” (Minstero delle Finanze); senza questo permesso non é possibile l’importazione di merce in Messico. L’obbligo di questo permesso fa sí che i venditori normalmente consegnano i loro prodotti fuori dal territorio messicano, vendendo F.O.B., per esempio, o consegnando la merce in un magazzino autorizzato come “magazzino generale di deposito”. 3. I “magazzini generali di deposito” sono entitá private, autirizzate dalle autoritá doganali mentre é ancora in atto il pagamento delle tasse di importazione. I beni sono consegnati nel magazzino, dove possono essere ritirati dal compratore una volta effettuato il pagamento delle imposte e compiuto con gli altri requisiti per l’importazione. 4. Per determinati beni é richiesto un ulteriore permesso di importazione, é importante richiederlo con anticipo, in modo che sia rilasciato nel momento in cui le merci arrivino in Messico. 5. Quando l’importatore vuole beneficiare dei trattati commerciali ( per esempio, per pagare un dazio doganale ridotto) é necessario presentare un “Certificato di Origine” con il fine di provare il luogo di origine della merce. 6. L’importatore deve presentare la Lettera d’Imbarco e la Fattura Commerciale che dimostrino la vendita ed il trasporto della merce. Infine, é importante verificare que la merce rispetti le norme messicane applicabili al prodotto in esame. Sono state emesse “Norme Ufficiali Messicane” (“NOM”) in materia di salute ed igiene di prodotti alimentari, cosí come norme in materia di etichettatura. L’agente doganale puó verificare che il prodotto da importare rispetti dette norme.
PARTE III: GARANZIE DI PAGAMENTO
L’esportatore italiano puó chiedere che il cliente messicano garantisca il pagamento tramite:
1. Lettera di Credito. La Lettera di Credito é emessa da una banca a richiesta del compratore e permette al venditore di ottenere il pagamento per mezzo di una banca nel suo proprio paese secondo le istruzioni incluse nella propria carta; normalmente il pagamento si fa contro la consegna dei documenti come la Lettera di Imbarco. É comune che la banca richieda all’acquirente il deposito dell’importo totale della Lettera di Credito prima dell’emissione dei documenti.
2. Pagheró. Nelle vendite a credito o a rate é possibile richiedere al compratore che firmi un pagheró per l’importo totale del credito. Se il pagheró rispetta i requisiti del diritto messicano, il possessore del titolo puó ricorrere ad una vertenza presso i tribunali messicani per esigere l’importo indicato nel pagheró. Questa procedura é piú rapida e semplice che un giudizio ordinario e permette pignorare i beni dell'obbligato per l’importo totale che appare nel pagheró. Affinché un pagheró firmato a nome di una impresa sia valido, é importante che sia firmato da una persona che abbia il potere di firmare titoli di credito a nome della societá, nel rispetto delle leggi messicane.
3. Fidejussione. Una terza persona (societá o persona fisica) può garantire il pagamento. La garanzia puó consistere in una "fidejussione", ovvero la promessa per iscritto di pagare in caso che il compratore non lo faccia. Puó anche consistere in un “avallo”, la promessa - contenuta nel corpo di un titolo di credito (per esempio un pagheró) - in caso che chi abbia firmato il titolo non lo faccia. L’”avallo” conferito da una societá é valido solamente se la persona che lo firma abbia i poteri per sottoscrivere titoli di credito a nome della societá.
4. Pegno. Il compratore puó dare in garanzia uno o vari beni o diritti. Il pegno si crea in uno dei seguenti modi:
(a) la consegna fisica al creditore dei beni o titoli al portatore che si rilasciano in garanzia;
(b) la girata del titolo a favore el creditore quando non si tratta di titoli al portatore;
(c) la consegna al creditore dei titoli non negoziabili che si danno in pegno e l’annotazione nel registro corrispondente;
(d) il deposito dei beni o titoli a disposizione del creditore in una sede custodita dal creditore;
(e) la consegna dei beni o titoli ad un fiduciario nominato di comune accordo dal creditore e dal debitore. É inoltre possibile creare un pegno senza trasmettere il possesso dei beni al creditore, per mezzo della firma di un “contratto di pegno senza trasmissione di possesso”, e la registrazione del contratto nel Registro Pubblico del Commercio (Registro Público de Comercio).
5. Ipoteca L’ ipoteca si utilizza principalmente per garantire impegni per importi elevati. Per mezzo dell’ipoteca si crea un onere su un bene immobile. In caso di inadempienza l’ipoteca permette al creditore di ottenere il pagamento per mezzo della vendita dell’immobile, che deve avvenire per mezzo del tribunale. L’ipoteca deve essere formalizzata da una scrittura davanti ad un notaio messicano e deve essere iscritta nel Pubblico Registro (Registro Público) della localitá dove é ubicato l’immobile.
6. Vendita condizionale - riserva di dominio. Il venditore puó conservare la proprietá della cosa venduta fino a quanto non sia pagata la totalitá del prezzo. Questa opzione si raccomanda quando si vendono immobili o cose che possono essere facilmente localizzate ed identificate individualmente (per esempio macchinari). Il contratto che contenga la clausula di riserva di dominio deve essere sottoscritto ante notaio ed iscritto nel Pubblico Registo (Registro Público) affinché produca effetti contro i terzi. Nel caso che il compratore non paghi, il venditore puó richiedere la restituzione della cosa venduta per mezzo del tribunale; in questo caso, il venditore dovrá restituire al compratore la parte del prezzo che sia stata pagata, con certe deduzioni per affitto e svalutazione del bene.